Art. 5 Detrazioni per carichi di famiglia 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma l, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio. 2. Le detrazioni di cui al comma I sono ulteriormente aumentate di un importo pari a euro 170,00 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 3. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico, la detrazione di cui al comma 1 e' ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo. 4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Regione n. 917/1986.