Art. 5 
 
                 Detrazioni per carichi di famiglia 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art.  12,  comma  l,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio. 
  2. Le detrazioni di cui al comma I sono ulteriormente aumentate  di
un importo pari a euro 170,00 per ogni figlio portatore  di  handicap
ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  5  febbraio   1992,   n.   104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate). 
  3. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico, la detrazione
di cui al comma 1 e' ulteriormente aumentata per un  importo  massimo
di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo. 
  4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si
applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente della Regione n. 917/1986.