Art. 50 
 
       Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 
 
  1. La rubrica dell'art. 30 della  legge  regionale  n.  25/1998  e'
sostituita dalla seguente: 
  «Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli
obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e
relative sanzioni». 
  2. Il comma 2 dell'art. 30 della  legge  regionale  n.  25/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia regionale
recupero risorse S.p.A i dati richiesti ai fini della  certificazione
del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro  il
1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati  si  riferiscono.
La trasmissione  tardiva,  effettuata  comunque  entro  il  2  maggio
dell'anno successivo a quello a cui i dati si  riferiscono,  comporta
l'applicazione della  sanzione  amministrativa  da  1.550,00  euro  a
5.000,00 euro.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. L'omessa trasmissione dei  dati  richiesti  ai  fini  della
certificazione  del  conseguimento  degli   obiettivi   di   raccolta
differenziata, oppure la trasmissione dei dati effettuata dopo  il  2
maggio dell'anno successivo a  quello  a  cui  essi  si  riferiscono,
comporta l'applicazione della  sanzione  amministrativa  da  4.000,00
euro a 12.000,00 euro.».