Art. 50 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 1. La rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni». 2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 e' sostituito dal seguente: «2. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a 5.000,00 euro.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «2-bis. L'omessa trasmissione dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, oppure la trasmissione dei dati effettuata dopo il 2 maggio dell'anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.».