Art. 51 Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998 1. L'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 30-bis (Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani). - 1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e' stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata. 2. L'ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO e' calcolato moltiplicando l'importo di cui al comma 1 per la quantita' dei rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ambito e smaltiti in discarica. 3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell'ATO, l'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani puo' stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare. 4. L'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l'eventuale onere derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 secondo le modalita' ivi previste. 5. L'addizionale di cui all'art. 205, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e' versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 60/1996. 6. L'accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista all'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e' effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalita' stabilite dalla deliberazione di cui all'art. 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (S1RA), individua i formati e le modalita' di trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi. 7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. 8. L'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalita' di cui al comma 4, applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l'eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall'atto del dirigente della competente struttura. 9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell'anno medesimo, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2. 10. L'omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2-bis. 11. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 e' riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalita' di cui alla legge regionale n. 14/2007. La restante quota del 10 per cento e' destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalita' di riparto previste dalla legge regionale n. 60/1996.».