Art. 51 
 
     Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998 
 
  1. L'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 30-bis (Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del
tributo speciale dovuto per il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti
urbani ed assimilati agli urbani). - 1. Il tributo disciplinato dalla
legge  regionale  29   luglio   1996,   n.   60   (Disposizioni   per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549) e' stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli  urbani,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata. 
  2. L'ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO e' calcolato
moltiplicando l'importo di cui  al  comma  1  per  la  quantita'  dei
rifiuti  urbani  e  assimilati  prodotti  all'interno  dell'ambito  e
smaltiti in discarica. 
  3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune
dell'ATO, l'autorita' per  il  servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti urbani puo' stabilire criteri e  metodi  di  ripartizione  da
approvarsi con propria deliberazione assembleare. 
  4. L'autorita' per il servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani  ripartisce  l'eventuale  onere  derivante   dall'applicazione
dell'addizionale  di  cui  all'art.  205,  comma   3,   del   decreto
legislativo n. 152/2006 secondo le modalita' ivi previste. 
  5.  L'addizionale  di  cui  all'art.  205,  comma  3  del   decreto
legislativo n. 152/2006 e' versata alla Regione Toscana dai  soggetti
passivi individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 60/1996. 
  6. L'accertamento delle percentuali di  raccolta  differenziata  ai
fini dell'applicazione dell'addizionale prevista all'art. 205,  comma
3, del decreto legislativo n. 152/2006, e' effettuato annualmente con
atto del dirigente  della  competente  struttura,  entro  la  data  e
secondo le modalita' stabilite dalla deliberazione  di  cui  all'art.
15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche  agli  standard
del sistema informativo  regionale  ambientale  (S1RA),  individua  i
formati e le modalita' di trasmissione dei dati  che  i  comuni  sono
obbligati  a  trasmettere  ai  fini  della  certificazione  dei  dati
medesimi. 
  7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia  regionale
recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro  il  1°  marzo
dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. 
  8. L'autorita' per il servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani,  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  4,  applica  i  dati
percentuali di  raccolta  differenziata  a  decorrere  dal  trimestre
immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente  della
competente struttura di cui al  comma  6.  Dallo  stesso  termine  si
applica l'eventuale addizionale del 20 per cento  prevista  dall'art.
205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora  ricorrano
le condizioni ivi previste come  accertato  dall'atto  del  dirigente
della competente struttura. 
  9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1°
marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si  riferiscono,  ma
comunque   entro   il   2   maggio   dell'anno   medesimo,   comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2. 
  10. L'omessa trasmissione dei dati di cui  al  comma  7  oppure  la
trasmissione di detti dati effettuata dopo il termine del 2 maggio di
cui al  comma  9,  comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'art. 30, comma 2-bis. 
  11. Una quota pari al  90  per  cento  delle  somme  effettivamente
incassate ai sensi del comma  5  e'  riassegnata  sui  bilanci  degli
esercizi successivi per il  finanziamento  di  interventi  diretti  a
ridurre la produzione di rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di
raccolta  differenziata  secondo  le  modalita'  di  cui  alla  legge
regionale n. 14/2007. La restante quota del 10 per cento e' destinata
alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo  e  con  le
modalita' di riparto previste dalla legge regionale n. 60/1996.».