Art. 52 Modifiche all'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 1. Il comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 e' sostituito dal seguente: «2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all'imposta di euro 12,00 per tonnellata.».