Art. 52 
 
    Modifiche all'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n.  25/1998
e' sostituito dal seguente: 
  «2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento  dei  rifiuti
urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo  quanto  previsto
al comma 4,  la  frazione  organica  stabilizzata  (FOS)  e  non,  la
frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli  superiori
al limite massimo di cui al comma 1,  sono  soggetti  all'imposta  di
euro 12,00 per tonnellata.».