Art. 53 
 
 Inserimento dell'art. 30-quinquies nella legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Dopo l'art.  30-quater  della  legge  regionale  n.  25/1998  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 30-quinquies (Disposizioni transitorie per la  determinazione
dell'ammontare  del  tributo  speciale  dovuto  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti urbani ed assimilati  agli  urbani).  -  1.  Il
tributo disciplinato dalla legge regionale  29  luglio  1996,  n.  60
(Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge  n.  28
dicembre 1995, n. 549)  e'  determinato,  per  i  rifiuti  urbani  ed
assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre  2015,  sulla  base  dei
seguenti parametri riferiti a ciascun comune: 
    a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso  in
percentuale rispetto alla quantita' complessiva di rifiuti prodotti; 
    b) produzione annua pro capite di rifiuti. 
  2. L'ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 e' calcolato
secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato
A alla presente legge. 
  3. L'autorita' per il servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani  ripartisce  l'eventuale  onere  derivante   dall'applicazione
dell'addizionale  di  cui  all'art.  205,  comma   3,   del   decreto
legislativo n. 152/2006 secondo le modalita' ivi previste. 
  4. L'addizionale di cui al comma 3 e' versata alla Regione  Toscana
dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 della legge regionale n.
60/1996. 
  5. Per i piccoli comuni in  situazione  di  maggiore  disagio,  che
possono essere destinatari del contributo di cui  all'art.  82  della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68,  (Norme  sul  sistema  delle
autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantita' di rifiuti
inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante  l'anno,  l'ammontare
del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, e' ridotto di euro 3,00.
Tale riduzione non puo' comportare la diminuzione del tributo  dovuto
al di sotto della misura minima prevista dall'art. 3, comma 29, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica). 
  6. La Giunta  regionale  individua  con  propria  deliberazione  la
soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni
previste al comma 5. 
  7. L'accertamento  dei  livelli  di  raccolta  differenziata  e  di
produzione  dei   rifiuti   annui   pro   capite,   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, e' effettuato
annualmente con atto del dirigente della competente struttura,  entro
la data e secondo le modalita' stabilite dalla deliberazione  di  cui
all'art. 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo  anche  agli
standard  del  sistema  informativo  regionale   ambientale   (SIRA),
individua i formati e le modalita' di trasmissione dei  dati,  che  i
comuni  sono   tenuti   a   comunicare   ai   fini   della   suddetta
certificazione. 
  8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia  regionale
recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro  il  1°  marzo
dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. 
  9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1°
marzo dell'anno successivo a quello a  cui  essi  si  riferiscono  ma
comunque entro il 2 maggio dell'anno medesimo comporta l'applicazione
della sanzione di cui all'art. 30, comma 2. 
  10. L'omessa trasmissione dei dati di cui  al  comma  8  oppure  la
trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di  cui
al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30,
comma 2-bis ed, inoltre,  l'applicazione  del  tributo  nella  misura
massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'art. 3 della  legge
n. 549/1995. 
  11.  L'ammontare  del  tributo  e'  annualmente   rideterminato   a
decorrere dal primo giorno del  trimestre  immediatamente  successivo
all'adozione dell'atto del dirigente della  competente  struttura  di
cui  al  comma  7.  Dallo  stesso  termine  si  applica   l'eventuale
addizionale del 20 per cento prevista dall'art.  205,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 152/2006 qualora ricorrano le  condizioni  ivi
previste come accertato  dall'atto  del  dirigente  della  competente
struttura. 
  12. Una quota pari al  90  per  cento  delle  somme  effettivamente
incassate ai sensi del comma  4  e'  riassegnata  sui  bilanci  degli
esercizi successivi per il  finanziamento  di  interventi  diretti  a
ridurre la produzione di rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di
raccolta  differenziata  secondo  le  modalita'  di  cui  alla  legge
regionale n. 14/2007. La restante quota del 10 per cento e' destinata
alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo  e  con  le
modalita' di riparto previste dalla legge regionale n. 60/1996.».