Art. 53 Inserimento dell'art. 30-quinquies nella legge regionale n. 25/1998 1. Dopo l'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «Art. 30-quinquies (Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani). - 1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549) e' determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune: a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantita' complessiva di rifiuti prodotti; b) produzione annua pro capite di rifiuti. 2. L'ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 e' calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge. 3. L'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l'eventuale onere derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 secondo le modalita' ivi previste. 4. L'addizionale di cui al comma 3 e' versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 60/1996. 5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'art. 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantita' di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, e' ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non puo' comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5. 7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, e' effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalita' stabilite dalla deliberazione di cui all'art. 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalita' di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione. 8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. 9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell'anno medesimo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2. 10. L'omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2-bis ed, inoltre, l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'art. 3 della legge n. 549/1995. 11. L'ammontare del tributo e' annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l'eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall'atto del dirigente della competente struttura. 12. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 e' riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonche' ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalita' di cui alla legge regionale n. 14/2007. La restante quota del 10 per cento e' destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalita' di riparto previste dalla legge regionale n. 60/1996.».