Art. 54 Inserimento dell'art. 31-quater nella legge regionale n. 25/1998 1. Dopo l'art. 31-ter della legge regionale n. 25/1998 e' inserito il seguente: «Art. 31-quater (Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all'art. 25-bis). - 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalita' di cui all'art. 25-bis, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.».