Art. 54 
 
  Inserimento dell'art. 31-quater nella legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Dopo l'art. 31-ter della legge regionale n. 25/1998 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 31-quater (Disposizioni transitorie per  la  definizione  dei
criteri relativi ai contributi di  cui  all'art.  25-bis).  -  1.  La
Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri  e  le
modalita' di cui all'art. 25-bis, comma 2,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo.».