Art. 57 
 
       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 78/1998 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 3  novembre  1998,
n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di
aree escavate e riutilizzo di residui  recuperabili),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «3.  Per  l'estrazione  dei  materiali  per  uso  industriale,  per
costruzioni e per opere  civili  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
dell'art. 2, il titolare dell'autorizzazione deve versare  al  comune
un contributo rapportato alla  quantita'  e  qualita'  dei  materiali
estratti, in  applicazione  degli  importi  unitari  stabiliti  dalla
Giunta regionale nel limite massimo del 10,50% del  valore  medio  di
mercato della relativa categoria di materiali. Il comune  provvede  a
versare annualmente alla azienda unita' sanitaria  locale  competente
per territorio ed  alla  Regione  le  quote  di  contributo  ad  esse
spettanti. La Giunta regionale, nello stabilire gli importi  unitari,
fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i  comuni,
le aziende unita' sanitarie locali competenti  per  territorio  e  la
Regione devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti  a  cui
e' destinato il contributo. Il contributo e' destinato: 
    a) per il 94% al comune, per gli  interventi  infrastrutturali  e
per le opere di tutela ambientale comunque correlati  alle  attivita'
estrattive,  nonche'  per  la  razionalizzazione  degli   adempimenti
comunali relativi all'istruttoria delle domande di  autorizzazione  e
al controllo delle attivita' di cava, compresa la relativa vigilanza; 
    b) per il  5%  alla  azienda  unita'  sanitaria  locale,  per  la
copertura  delle  spese  per  il   soccorso   interno   all'attivita'
estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria; 
    c) per l'1% alla Regione, per gli adempimenti di pianificazione e
di monitoraggio in materia di attivita' estrattive.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge  regionale  78/1998  e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Entro il 30 giugno di  ogni  anno  e'  versato  un  acconto
rapportato alla meta' del volume previsto di  materiale  da  estrarre
nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto e, entro il  31
dicembre dello stesso  anno,  il  conguaglio  come  risultante  dagli
elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  78/1998  le
parole «del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «del 5,25%». 
  4. Il comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Ad eccezione del contributo destinato alla  azienda  unita'
sanitaria locale di cui alla lettera b) del comma 3, i contributi  di
cui ai commi 3 e 4 non  sono  versati  nel  caso  in  cui  il  comune
applichi tributi locali connessi con l'escavazione  di  materiali  di
cava. Ove il comune intenda applicare i contributi di cui ai commi  3
e  4  e,  dall'applicazione  degli  stessi,  per  l'anno  precedente,
risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti
tributi  locali  relativamente  allo  stesso   periodo,   la   Giunta
regionale, con propria deliberazione,  stabilisce  specifici  importi
unitari del  contributo  di  cui  al  comma  3,  indicando  le  quote
spettanti alla azienda unita' sanitaria locale e alla Regione per gli
interventi e per gli adempimenti di cui di cui alle lettere b) e  c),
del medesimo comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per  gli
ambiti territoriali interessati ed in  relazione  ai  materiali  gia'
soggetti all'applicazione dei tributi,  anche  oltre  il  limite  del
dieci per cento del valore di mercato e comunque nel  limite  massimo
di euro 4,20 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla
base di una proposta formulata dal comune contenente: 
    a)  la  quantificazione  delle  spese,  comunque  connesse   alle
attivita' estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con
i contributi di cui al comma 3; 
    b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre; 
    c)  l'indicazione  dell'importo  unitario  del   contributo   per
ciascuna categoria di materiali; 
    d)  la  previsione  delle  quantita'   complessive   annuali   di
commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali.».