Art. 57 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 78/1998 1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), e' sostituito dal seguente: «3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2, il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune un contributo rapportato alla quantita' e qualita' dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Il comune provvede a versare annualmente alla azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ed alla Regione le quote di contributo ad esse spettanti. La Giunta regionale, nello stabilire gli importi unitari, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i comuni, le aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio e la Regione devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui e' destinato il contributo. Il contributo e' destinato: a) per il 94% al comune, per gli interventi infrastrutturali e per le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attivita' estrattive, nonche' per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attivita' di cava, compresa la relativa vigilanza; b) per il 5% alla azienda unita' sanitaria locale, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attivita' estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria; c) per l'1% alla Regione, per gli adempimenti di pianificazione e di monitoraggio in materia di attivita' estrattive.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 78/1998 e' inserito il seguente: «3-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno e' versato un acconto rapportato alla meta' del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto e, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.». 3. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1998 le parole «del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «del 5,25%». 4. Il comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1998 e' sostituito dal seguente: «5-bis. Ad eccezione del contributo destinato alla azienda unita' sanitaria locale di cui alla lettera b) del comma 3, i contributi di cui ai commi 3 e 4 non sono versati nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi, per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3, indicando le quote spettanti alla azienda unita' sanitaria locale e alla Regione per gli interventi e per gli adempimenti di cui di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali gia' soggetti all'applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di euro 4,20 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente: a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attivita' estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3; b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre; c) l'indicazione dell'importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali; d) la previsione delle quantita' complessive annuali di commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali.».