Art. 59 Contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche 1. Per l'anno 2013, la Regione Toscana destina all'erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprieta' pubblica, risorse proprie pari a euro 3.000.000,00. 2. I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le modalita' operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorita': a) finanziamento da parte della Regione delle proposte di progetto approvate ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche); b) adozione, da parte degli enti richiedenti, dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991; c) dati demografici e dati epidemiologici relativi alla disabilita' in riferimento al territorio comunale. 3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo di ciascun intervento. 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 222 «Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2013.