Art. 59 
 
Contributi    regionali    per    l'eliminazione    delle    barriere
                           architettoniche 
 
  1. Per l'anno 2013, la Regione Toscana  destina  all'erogazione  di
contributi per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche  negli
edifici e negli spazi di proprieta' pubblica, risorse proprie pari  a
euro 3.000.000,00. 
  2. I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le  modalita'
operative stabilite con deliberazione  della  Giunta  regionale,  nel
rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorita': 
    a)  finanziamento  da  parte  della  Regione  delle  proposte  di
progetto approvate ai sensi dell'art. 5,  comma  2-bis,  della  legge
regionale 9 settembre  1991  n.  47  (Norme  sull'eliminazione  delle
barriere architettoniche); 
    b) adozione, da parte  degli  enti  richiedenti,  dei  piani  per
l'eliminazione delle barriere  architettoniche  o  dei  programmi  di
adeguamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991; 
    c)  dati  demografici  e  dati   epidemiologici   relativi   alla
disabilita' in riferimento al territorio comunale. 
  3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento
del costo di ciascun intervento. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1,  pari  ad  euro  3.000.000,00  per
l'anno 2013, si  fa  fronte  con  le  risorse  iscritte  all'UPB  222
«Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento» del bilancio
di previsione 2013.