Art. 60 
 
Interventi finanziari  per  l'inclusione  sociale  e  la  lotta  alla
                              poverta' 
 
  1. La Regione sostiene le iniziative di microcredito  e  le  azioni
aventi analoghe finalita' a favore delle  famiglie  e  delle  persone
fisiche previste in progetti tesi a promuovere l'inclusione sociale e
la lotta alla poverta' presentati dai soggetti del terzo  settore  di
cui all'art. 17 comma  2  lettere  a),  b),  d)  e  g),  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi  e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 
  2. Ai fini  dell'ammissione  ai  benefici  finanziari  regionali  i
progetti sono selezionati attraverso bandi pubblici. 
  3. Coloro che richiedono il beneficio devono essere in possesso dei
seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza di  un  paese  dell'Unione  europea,  oppure,  in
mancanza, possesso della carta di soggiorno o di un regolare permesso
di soggiorno; 
    b) residenza anagrafica in un comune della Toscana; 
    c) eta' superiore ad anni diciotto; 
    d) assenza di condanne definitive per i reati di associazione  di
tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice  penale,  riciclaggio
di cui all'art. 648-bis del codice penale, impiego di denaro, beni  o
altra utilita' di provenienza illecita di cui  all'art.  648-ter  del
codice penale; 
    e) valore dell'indicatore della situazione economica  equivalente
(ISEE) non superiore ad euro 15.000,00; 
    f) specifiche condizioni di difficolta' personale o familiare, in
linea  con  quanto  indicato  nel  progetto   ammesso   ai   benefici
finanziari. 
  4.  La  Giunta  regionale,  con  regolamento  da  approvarsi  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
stabilisce: 
    a) la tipologia del sostegno finanziario regionale; 
    b) l'ammontare massimo e le modalita' per la relativa gestione; 
    c) la compartecipazione dei soggetti proponenti i progetti; 
    d) le finalita' dei progetti; 
    e) le procedure di gestione e le modalita' di rendicontazione. 
  5. Al fine dell'attuazione del presente articolo, per  l'anno  2013
e' autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte
con le risorse stanziate  sulla  UPB  232  «Programmi  di  intervento
specifico relativo ai servizi sociali - spese correnti» del  bilancio
di previsione 2013.».