Art. 63 
 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 27/2012 
 
  1.  All'art.  11  della  legge  regionale  6  giugno  2012,  n.  27
(Interventi per favorire lo  sviluppo  della  mobilita'  ciclistica),
prima del comma I e' inserito il seguente: 
  «01. Per il  finanziamento  degli  interventi  di  ciclo  mobilita'
urbana e' autorizzata la  spesa  massima  di  euro  2.000.000,00  per
l'anno  2013,  cui  si  fa  fronte  con  le  risorse   dell'UPB   311
"Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di  trasporto
- Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.».