Art. 63 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 27/2012 1. All'art. 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica), prima del comma I e' inserito il seguente: «01. Per il finanziamento degli interventi di ciclo mobilita' urbana e' autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.».