Art. 65 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), e' sostituito dal seguente: «2. La SCIA di cui al comma 1, puo' essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2013.».