Art. 65 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 8 maggio  2009,  n.
24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia  e
alla  riqualificazione  del  patrimonio   edilizio   esistente),   e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La SCIA di cui al comma 1, puo' essere presentata non oltre  il
termine del 31 dicembre 2013.».