Art. 66 
 
    Sostituzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 66/2012 
 
  1. L'art. 2-bis della legge  regionale  26  novembre  2012,  n.  66
(Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare  le  conseguenze
degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla
legge regionale n. 66/2011), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2-bis (Contributi straordinari in  favore  della  popolazione
dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali).  -  1.  Al
fine di prestare immediata assistenza  alla  popolazione  dei  comuni
maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre  2012,  la
Regione  interviene  con  un  contributo  forfetario  in  favore  dei
soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le  prime  spese
necessarie per il reintegro dei beni di prima  necessita'  perduti  a
causa degli eventi medesimi. 
  2.  Hanno  titolo  al  contributo  le  persone  fisiche  gravemente
danneggiate  dall'evento  aventi  un  valore  dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEF) massimo  di  euro  36.000,00,
con  abitazione  abituale  e  continuativa  nei  comuni  maggiormente
interessati dall'evento, individuati con deliberazione  della  Giunta
regionale ai sensi dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi
finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29  dicembre
2003, n. 67  «Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione
civile e disciplina della relativa attivita'»). Il limite massimo del
contributo e' fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare. 
  3. La Regione procede alla ripartizione delle  risorse  disponibili
fra i comuni in misura proporzionale  al  numero  delle  segnalazioni
pervenute ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del  Presidente
della giunta regionale n. 24/R/2008. 
  4. I criteri e le  modalita'  di  assegnazione  ed  erogazione  del
contributo sono disciplinate dai  comuni,  nel  rispetto  dei  limiti
indicati al comma 2. 
  5. Il contributo erogato dai  comuni  ai  soggetti  danneggiati  in
attuazione del presente articolo puo' essere cumulato con  ulteriori,
eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano
successivamente attivati ai sensi della legge regionale  n.  67/2003,
oppure di provvedimenti nazionali.