Art. 67 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 66/2012 
 
  1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2012
e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Le risorse incassate relativamente  al  tributo  di  cui
alla legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti  per
fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in
Lunigiana.  Istituzione  dell'imposta  regionale  sulla   benzina   e
determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai  sensi  dell'art.  5,
comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del
servizio nazionale di protezione civile") dopo il  1°  ottobre  2012,
sono destinate, per l'importo di euro 2.000.000,00, al  finanziamento
dei contributi straordinari di cui all'art. 2-bis.». 
  2. Dopo il comma 1-quater dell'art.  4  della  legge  regionale  n.
66/2012 e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies. Per l'anno 2013 sono destinate ulteriori risorse pari
ad  euro  2.000.000,00,  agli  oneri  connessi   all'erogazione   del
contributo straordinario di cui all'art. 2-bis, cui si fa fronte  con
le risorse stanziate sulla UPB 114 "Interventi  derivanti  da  eventi
calamitosi - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.».