Art. 67 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 66/2012 1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2012 e' inserito il seguente: «1-quater. Le risorse incassate relativamente al tributo di cui alla legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina e determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile") dopo il 1° ottobre 2012, sono destinate, per l'importo di euro 2.000.000,00, al finanziamento dei contributi straordinari di cui all'art. 2-bis.». 2. Dopo il comma 1-quater dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2012 e' inserito il seguente: «1-quinquies. Per l'anno 2013 sono destinate ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00, agli oneri connessi all'erogazione del contributo straordinario di cui all'art. 2-bis, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.».