Art. 68 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le modifiche di cui agli articoli 51, 52 e 55, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Fino a tale data l'art. 30-bis, l'art. 30-quater, comma 2, e l'allegato A della legge regionale n. 25/1998, si applicano nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le leggi collegate, ai sensi dell'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 36/2001, alla presente legge, entrano in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012. (Omissis).