Art. 68 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno della  pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue  disposizioni
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo  quanto  previsto
dal comma 2. 
  2. Le modifiche di cui agli articoli 51, 52 e 55, entrano in vigore
dal  1°  gennaio  2014.  Fino  a  tale  data  l'art.  30-bis,  l'art.
30-quater, comma 2, e l'allegato A della legge regionale n.  25/1998,
si applicano nel testo vigente alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3. Le leggi collegate, ai sensi dell'art. 13, commi 2-bis e  2-ter,
della legge regionale n. 36/2001, alla  presente  legge,  entrano  in
vigore alla data della sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 27 dicembre 2012 
 
                                ROSSI 
 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 19 dicembre 2012. 
  (Omissis).