Art. 8 Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e' determinata nelle seguenti misure per metro cubo: a) per usi civili: 1) euro 0,022 per consumi fino a 120 metri cubi annui; 2) euro 0,030987 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui; 3) euro 0,030987 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui; 4) euro 0,030987 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; b) per usi industriali: 1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui; 2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui. 2. L'imposta sostitutiva per le utenze esenti e' determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo.