Art. 8 
 
Addizionale  regionale  all'accisa  sul  gas  naturale   usato   come
                            combustibile 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  l'addizionale   regionale
all'accisa  sul  gas  naturale  usato  come  combustibile,  istituita
dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21  dicembre  1990,  n.
398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale  all'imposta
erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.  952,
e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul
gas naturale e  per  le  utenze  esenti,  di  un'imposta  sostitutiva
dell'addizionale, e la previsione  della  facolta'  delle  regioni  a
statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione) e' determinata nelle seguenti misure per metro cubo: 
    a) per usi civili: 
      1) euro 0,022 per consumi fino a 120 metri cubi annui; 
      2) euro 0,030987 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui; 
      3) euro 0,030987 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui; 
      4) euro 0,030987 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; 
    b) per usi industriali: 
      1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui; 
      2) euro 0,0052 per consumi superiori  a  1.200.000  metri  cubi
annui. 
  2. L'imposta sostitutiva per le utenze esenti e' determinata  nella
misura di euro 0,026 al metro cubo.