Art. 10 
 
                           Diritto di voto 
 
  1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. 
  2. Per le proprieta' in comunione, il diritto di voto e' esercitato
dal cointestatario titolare di una quota di proprieta'  superiore  al
50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli
intestatari, calcolata secondo il valore delle quote. 
  3. L'individuazione e' effettuata con dichiarazione autenticata nei
modi di legge e trasmessa al  Consorzio  almeno  dieci  giorni  prima
della data delle elezioni. 
  4.  Se  la  dichiarazione  non  e'  stata  depositata  nel  termine
previsto,  il  diritto  di  voto  e'  esercitato  dal  cointestatario
titolare della quota che rappresenta la maggioranza della  proprieta'
indivisa  ovvero,  in  mancanza,   dal   primo   intestatario   della
proprieta'. 
  5. Per le persone giuridiche, per i minori  e  gli  interdetti,  il
diritto di voto e' esercitato dai rispettivi legali rappresentanti. 
  6. Ai fini dell'esercizio del voto, e' ammessa la delega  a  favore
di  un  altro  iscritto  nella  medesima  sezione  elettorale.   Ogni
consorziato non puo' essere titolare di piu' di due deleghe. 
  7. Le deleghe sono conferite  con  atto  scritto  e  la  firma  del
delegante e' autenticata nelle forme di legge. 
  8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile e' effettuata  a
scrutinio segreto. L'elezione puo' essere effettuata  anche  mediante
modalita' telematiche, che garantiscano la sicurezza,  l'anonimato  e
l'integrita' del voto, disciplinate nello statuto. 
  9.  Al  fine  di  promuovere  la   partecipazione   alle   elezioni
consortili, il Consorzio di bonifica, entro il  termine  di  sessanta
giorni antecedenti la data fissata per  le  elezioni,  comunica  agli
aventi diritto al voto la  data  di  svolgimento  delle  stesse,  con
l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali  ed
ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto. 
  10. Oltre a quanto previsto al comma 9, il Consorzio  di  bonifica,
entro il termine di quindici giorni antecedenti la data  fissata  per
le elezioni, provvede a  darne  avviso  in  almeno  un  quotidiano  a
rilevanza locale, specificando la data di  svolgimento  delle  stesse
nonche'  l'indicazione  dei  seggi  dove  si  tengono  le  operazioni
elettorali.