Art. 11 Svolgimento delle elezioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. 2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione e' effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a quattro. 3. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione. 4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione. 5. Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalita' per l'elezione dei componenti dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.