Art. 11 
 
                     Svolgimento delle elezioni 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, i consorziati
che godono dei diritti civili hanno diritto all'elettorato  attivo  e
passivo. 
  2. Ai fini dell'elezione,  i  consorziati  sono  suddivisi  in  tre
sezioni elettorali e  la  suddivisione  e'  effettuata  in  modo  che
ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo.  Ad  ogni
sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari  a
quattro. 
  3. L'elezione dei membri dell'assemblea  consortile  si  svolge  su
presentazione di liste concorrenti  di  candidati  compresi  tra  gli
iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della  rispettiva
sezione. 
  4.  Le  liste  dei  candidati  sono  presentate  da  un  numero  di
consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al  2  per
cento degli aventi diritto al voto nella sezione. 
  5. Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalita' per  l'elezione
dei componenti dell'assemblea nel  rispetto  di  quanto  previsto  al
presente articolo.