Art. 12 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto  detta  le  disposizioni  per  il  funzionamento  del
Consorzio  di  bonifica,  in  conformita'  con  le  previsioni  della
presente legge. 
  2. In particolare Io statuto definisce: 
    a) le competenze degli organi del Consorzio e  le  modalita'  del
relativo esercizio; 
    b) le disposizioni per l'elezione degli  organi  consortili,  ivi
compresa la disciplina delle modalita' telematiche  di  cui  all'art.
10, comma 8; 
    c)  ulteriori  casi  di   incompatibilita',   ineleggibilita'   e
decadenza degli organi del Consorzio; 
    d) eventuali  maggioranze  per  il  funzionamento  dell'assemblea
diverse da quelle individuate dalla presente legge; 
    e)  le   competenze   della   struttura   operativa   e   tecnico
amministrativa e le modalita' del relativo esercizio. 
  3. Lo statuto e' approvato dall'assemblea consortile, a maggioranza
assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all'art. 14, comma 8, con
la maggioranza dei due terzi dei membri di  cui  al  medesimo  comma,
sulla base dello schema tipo  approvato  dal  Consiglio  regionale  e
previo parere vincolante della  Giunta  regionale  sulla  conformita'
dello stesso statuto allo schema tipo. 
  4. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della  Regione
Toscana ed e' reso disponibile nel sito informatico del Consorzio. 
  5. Lo statuto puo' essere modificato con le  modalita'  di  cui  al
comma 3.