Art. 12 Statuto 1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica, in conformita' con le previsioni della presente legge. 2. In particolare Io statuto definisce: a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalita' del relativo esercizio; b) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili, ivi compresa la disciplina delle modalita' telematiche di cui all'art. 10, comma 8; c) ulteriori casi di incompatibilita', ineleggibilita' e decadenza degli organi del Consorzio; d) eventuali maggioranze per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge; e) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalita' del relativo esercizio. 3. Lo statuto e' approvato dall'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all'art. 14, comma 8, con la maggioranza dei due terzi dei membri di cui al medesimo comma, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale sulla conformita' dello stesso statuto allo schema tipo. 4. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed e' reso disponibile nel sito informatico del Consorzio. 5. Lo statuto puo' essere modificato con le modalita' di cui al comma 3.