Art. 14 
 
                        Assemblea consortile 
 
  1. L'assemblea consortile e' composta  in  quota  maggioritaria  da
membri eletti da tutti i  consorziati  ed  in  quota  minoritaria  da
membri  rappresentanti  della  Regione,  province,  comuni  e  citta'
metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2,  3,  4,
5, 6 e 7. 
  2. Per il Consorzio I - Toscana Nord l'assemblea e' composta: 
    a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; 
    b) da un membro in  rappresentanza  della  Regione  nominato  dal
Consiglio regionale; 
    c) da tre presidenti di provincia nominati  dal  Consiglio  delle
autonome locali, in rappresentanza delle province il  cui  territorio
ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio: 
    d) da  sette  sindaci,  nominati  dal  Consiglio  delle  autonome
locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade,  anche
parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui  almeno  due  sindaci
dei comuni montani di cui all'allegato B  della  legge  regionale  27
dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali.). 
  3. Per il Consorzio 2 - Alto Valdarno l'assemblea e' composta: 
    a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; 
    b) da un membro in  rappresentanza  della  Regione  nominato  dal
Consiglio regionale; 
    c) dal presidente di ciascuna  provincia,  in  rappresentanza  di
ogni  provincia  il  cui  territorio  ricade,   anche   parzialmente,
nell'ambito del Consorzio; 
    d) da  sette  sindaci,  nominati  dal  Consiglio  delle  autonome
locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade,  anche
parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui  almeno  due  sindaci
dei comuni montani di cui all'allegato B  della  legge  regionale  n.
68/2011. 
  4. Per il Consorzio 3 - Medio Valdarno l'assemblea e' composta: 
    a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; 
    b) da un membro in  rappresentanza  della  Regione  nominato  dal
Consiglio regionale; 
    c) da tre presidenti di provincia nominati  dal  Consiglio  delle
autonome locali, in rappresentanza delle province il  cui  territorio
ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; 
    d) da  sette  sindaci,  nominati  dal  Consiglio  delle  autonome
locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade,  anche
parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui  almeno  due  sindaci
dei comuni montani di cui all'allegato B  della  legge  regionale  n.
68/2011. 
  5. Per il Consorzio 4 - Basso Valdarno l'assemblea e' composta: 
    a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; 
    b) da un membro in  rappresentanza  della  Regione  nominato  dal
Consiglio regionale; 
    c) da tre presidenti di provincia nominati  dal  Consiglio  delle
autonome locali, in rappresentanza delle province il  cui  territorio
ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; 
    d) da  sette  sindaci,  nominati  dal  consiglio  delle  autonome
locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade,  anche
parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno un sindaco dei
comuni montani  di  cui  all'allegato  B  della  legge  regionale  n.
68/2011. 
  6. Per il Consorzio 5 - Toscana Costa l'assemblea e' composta: 
    a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; 
    b) da un membro in  rappresentanza  della  Regione  nominato  dal
Consiglio regionale; 
    c) da tre presidenti di provincia nominati  dal  Consiglio  delle
autonome locali, in rappresentanza delle province il  cui  territorio
ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; 
    d) da  sette  sindaci,  nominati  dal  Consiglio  delle  autonome
locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade,  anche
parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui  almeno  due  sindaci
dei comuni montani di cui all'allegato B  della  legge  regionale  n.
68/2011. 
  7. Per il Consorzio 6 - Toscana Sud l'assemblea e' composta: 
    a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; 
    b) da un membro in  rappresentanza  della  Regione  nominato  dal
Consiglio regionale; 
    c) dal presidente di ciascuna  provincia,  in  rappresentanza  di
ogni  provincia  il  cui  territorio  ricade,   anche   parzialmente,
nell'ambito del Consorzio; 
    d) da otto sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali,
in  rappresentanza  dei  comuni  il  cui  territorio  ricade,   anche
parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui  almeno  due  sindaci
dei comuni montani di cui all'allegato B  della  legge  regionale  n.
68/2011. 
  8. L'assemblea consortile  e'  validamente  costituita  al  momento
dell'insediamento dei due terzi dei membri di cui ai commi 2,  3,  4,
5, 6 e 7. 
  9. Fatte salve le diverse maggioranze  stabilite  dallo  statuto  e
quelle di  cui  all'art.  12,  commi  3  e  5,  l'assemblea  delibera
validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri  e  con
la maggioranza dei voti dei presenti. 
  10. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati  dal
Consiglio  regionale  e  con  quelli  nominati  dal  Consiglio  delle
autonomie locali, essa delibera validamente  con  la  presenza  della
maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con  la  maggioranza  dei
voti dei presenti. 
  11. Con la deliberazione di cui all'art. 6, comma 2,  il  Consiglio
regionale puo' modificare il numero dei membri eletti dai consorziati
e di quelli nominati dal Consiglio delle  autonomie  locali,  tenendo
conto della diversa estensione territoriale del comprensorio. 
  12. Ai membri dell'assemblea  consortile  residenti  in  un  comune
distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea
medesima,  e'  corrisposto  il  rimborso  delle  spese  sostenute   e
documentate per la partecipazione alle  sedute  della  stessa,  nella
misura stabilita per i dirigenti regionali.