Art. 14 Assemblea consortile 1. L'assemblea consortile e' composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, province, comuni e citta' metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2. Per il Consorzio I - Toscana Nord l'assemblea e' composta: a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale; c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio: d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali.). 3. Per il Consorzio 2 - Alto Valdarno l'assemblea e' composta: a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale; c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011. 4. Per il Consorzio 3 - Medio Valdarno l'assemblea e' composta: a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale; c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011. 5. Per il Consorzio 4 - Basso Valdarno l'assemblea e' composta: a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale; c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; d) da sette sindaci, nominati dal consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno un sindaco dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011. 6. Per il Consorzio 5 - Toscana Costa l'assemblea e' composta: a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale; c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011. 7. Per il Consorzio 6 - Toscana Sud l'assemblea e' composta: a) da tredici membri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale; c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio; d) da otto sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011. 8. L'assemblea consortile e' validamente costituita al momento dell'insediamento dei due terzi dei membri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all'art. 12, commi 3 e 5, l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti. 10. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei voti dei presenti. 11. Con la deliberazione di cui all'art. 6, comma 2, il Consiglio regionale puo' modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio. 12. Ai membri dell'assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea medesima, e' corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.