Art. 16 Scioglimento dell'assemblea consortile 1. L'assemblea consortile puo' essere sciolta in caso di: a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto; b) mancata vigilanza sull'attivita' del presidente del Consorzio in caso di gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attivita' di bonifica, nonche' di gravi irregolarita' amministrative e contabili. 2. Nel casi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita l'assemblea a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. 3. Qualora l'assemblea non provveda nel termine assegnatole ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell'assemblea. 4. Contestualmente allo scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario straordinario del Consorzio. 5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro novanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi novanta giorni. 6. Fino alla costituzione della nuova assemblea consortile, il commissario straordinario svolge attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il Consorzio, secondo quanto stabilito nell'atto regionale di nomina.