Art. 16 
 
               Scioglimento dell'assemblea consortile 
 
  1. L'assemblea consortile puo' essere sciolta in caso di: 
    a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto; 
    b) mancata vigilanza sull'attivita' del presidente del  Consorzio
in caso di gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attivita' di
bonifica, nonche' di gravi irregolarita' amministrative e contabili. 
  2. Nel casi di cui al comma 1, la Giunta  regionale  provvede  alla
contestazione dei rilievi  ed  invita  l'assemblea  a  presentare  le
proprie controdeduzioni entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta
giorni. 
  3. Qualora l'assemblea non provveda nel termine assegnatole  ovvero
la  Giunta  regionale  non  ritenga   adeguate   le   controdeduzioni
presentate, la medesima,  con  provvedimento  motivato,  delibera  lo
scioglimento dell'assemblea. 
  4. Contestualmente allo scioglimento  il  Presidente  della  Giunta
regionale nomina, ai sensi della legge regionale 31 ottobre  2001  n.
53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario
straordinario del Consorzio. 
  5. Il commissario straordinario indice le  elezioni  entro  novanta
giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro
i successivi novanta giorni. 
  6. Fino alla costituzione  della  nuova  assemblea  consortile,  il
commissario   straordinario    svolge    attivita'    di    ordinaria
amministrazione e adotta gli atti  di  straordinaria  amministrazione
solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata  adozione
determini un pregiudizio per il Consorzio, secondo  quanto  stabilito
nell'atto regionale di nomina.