Art. 17 Presidente del Consorzio 1. L'assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del Consorzio e il vicepresidente. 2. Il presidente del Consorzio e' l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l'assemblea consortile, detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio, ed e' responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa. 3. Il presidente del Consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all'assemblea. 4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente. 5. Il presidente del Consorzio puo' essere confermato una sola volta. 6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale: a) il presidente del Consorzio percepisce un'indennita' annua non superiore all'indennita' spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti; b) gli ulteriori membri dell'ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell'ufficio di presidenza. 7. Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e puo' essere sostituito dall'assemblea per le violazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio secondo quanto stabilito dallo statuto.