Art. 17 
 
                      Presidente del Consorzio 
 
  1.  L'assemblea  consortile  elegge,  tra  i  propri   membri,   il
presidente del Consorzio e il vicepresidente. 
  2. Il presidente del Consorzio e' l'organo esecutivo dell'ente e ne
ha la rappresentanza legale.  Esso  presiede  e  convoca  l'assemblea
consortile, detta gli indirizzi per l'organizzazione  e  la  gestione
complessiva del Consorzio, ed e' responsabile  della  predisposizione
da parte della struttura  amministrativa  degli  atti  di  competenza
dell'assemblea. Approva tutti gli atti che non  sono  riservati  alla
competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto  alla  struttura
amministrativa. 
  3. Il presidente del Consorzio svolge le proprie  funzioni  con  il
supporto  dell'ufficio  di  presidenza,   composto   dal   presidente
medesimo,  dal  vice  presidente  e  da  un  membro  eletto  in  seno
all'assemblea. 
  4. In caso di assenza o di temporaneo  impedimento,  il  presidente
viene sostituito dal vicepresidente. 
  5. Il presidente del Consorzio  puo'  essere  confermato  una  sola
volta. 
  6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale: 
    a) il presidente del Consorzio percepisce un'indennita' annua non
superiore all'indennita'  spettante  al  sindaco  di  un  comune  con
popolazione non superiore a quindicimila abitanti; 
    b) gli ulteriori membri dell'ufficio di  presidenza  percepiscono
un gettone di presenza non superiore a euro  30,00  per  ogni  seduta
dell'ufficio di presidenza. 
  7. Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea  consortile
sul proprio operato e puo' essere sostituito  dall'assemblea  per  le
violazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere  a)  e  b),  ad  esso
imputabili, previo espletamento di apposito  contraddittorio  secondo
quanto stabilito dallo statuto.