Art. 18 
 
                         Revisore dei conti 
 
  1. Le funzioni di revisore dei conti sono  svolte  da  un  revisore
unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel  registro
ufficiale dei revisori dei conti, di cui al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva  2006/43/CE  relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati,  che
modifica le  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni. 
  2. Il revisore resta in carica cinque anni e puo' essere confermato
una sola volta. 
  3. Al revisore e' corrisposta un'indennita' annua  pari  al  7  per
cento dell'indennita' spettante al Presidente della Giunta regionale. 
  4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili,  le  nonne  del
codice civile che disciplinano il collegio sindacale  delle  societa'
per azioni.