Art. 18 Revisore dei conti 1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni. 2. Il revisore resta in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. Al revisore e' corrisposta un'indennita' annua pari al 7 per cento dell'indennita' spettante al Presidente della Giunta regionale. 4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le nonne del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle societa' per azioni.