Art. 2 Attivita' di bonifica 1. Ai fini dell'art. 1, costituisce attivita' di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrita' e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonche' ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione gia' realizzate. 2. Costituiscono inoltre attivita' di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilita' dei terreni declivi di cui all'art. 3, lettere d) ed e), nonche' le opere di cui alla lettera f).