Art. 2 
 
                        Attivita' di bonifica 
 
  1. Ai fini  dell'art.  1,  costituisce  attivita'  di  bonifica  il
complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo  scolo  delle
acque, la  salubrita'  e  la  difesa  idraulica  del  territorio,  la
regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e  la  razionale
utilizzazione delle risorse idriche  a  prevalenti  usi  agricoli  in
connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale,
nonche' ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di
irrigazione gia' realizzate. 
  2. Costituiscono inoltre attivita' di bonifica, se finalizzate alla
corretta regimazione del reticolo  idrografico,  le  opere  volte  ad
assicurare la stabilita' dei  terreni  declivi  di  cui  all'art.  3,
lettere d) ed e), nonche' le opere di cui alla lettera f).