Art. 20 Gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di bonifica e controllo di gestione 1. L'assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti. 2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta Regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva: a) il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 3. Il Consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire: a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attivita' di bonifica, anche per le finalita' di cui all'art. 22, comma 3; b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse; c) il monitoraggio dei costi dell'attivita' consortile; d) il pareggio di bilancio.