Art. 20 
 
Gestione patrimoniale e  finanziaria  del  Consorzio  di  bonifica  e
                        controllo di gestione 
 
  1. L'assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e
il bilancio  di  esercizio,  nel  rispetto  delle  direttive  di  cui
all'art. 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente
legge, e li trasmette entro  quindici  giorni  dalla  loro  adozione,
corredati del parere del revisore dei conti, alla  Giunta  Regionale.
La  Giunta  Regionale  si  esprime  con  parere  vincolante  entro  i
successivi trenta giorni. Decorso tale termine i pareri si  intendono
acquisiti. 
  2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta
Regionale nel parere  di  cui  al  comma  1,  l'assemblea  consortile
approva: 
    a)  il  bilancio  preventivo  economico  entro  il  30   novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento; 
    b)  il  bilancio  di  esercizio  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  3. Il Consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale
processo interno diretto a garantire: 
    a) la realizzazione degli obiettivi  programmati  attraverso  una
verifica  continua  dello  stato  di  avanzamento  del  piano   delle
attivita' di bonifica, anche per le finalita'  di  cui  all'art.  22,
comma 3; 
    b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse; 
    c) il monitoraggio dei costi dell'attivita' consortile; 
    d) il pareggio di bilancio.