Art. 22 
 
                         Funzioni regionali 
 
  1.  La  Regione  esercita  funzioni  di   indirizzo   e   controllo
sull'attivita'  del  Consorzio  con  il  supporto  della   conferenza
permanente per la difesa del suolo di cui  all'art.  12-sexies  della
legge regionale n. 91/1998. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: 
    a) approva, nell'ambito del documento annuale per la  difesa  del
suolo di cui all'art. 12-quinquies della legge regionale n.  91/1998,
il piano delle attivita' di  bonifica,  individuando  le  risorse  da
destinare alle attivita' finanziate con risorse pubbliche; 
    b)  approva,  con  deliberazione  della  Giunta   regionale,   le
direttive  per  l'elaborazione  della  proposta   del   piano   delle
attivita'; 
    c) approva, con  deliberazione  del  Consiglio  regionale,  linee
guida per l'adozione del piano di classifica; 
    d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di
classifica adottato dal Consorzio; 
    e) individua,  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale,  il
reticolo idrografico ed il reticolo di gestione; 
    f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo  schema
tipo di statuto del Consorzio; 
    g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale,  un  parere
vincolante sulla conformita' dello statuto del Consorzio allo statuto
tipo di cui alla lettera f); 
    h) esprime il parere vincolante di cui all'art. 20, comma 1,  sul
bilancio  preventivo  economico  e  sul  bilancio  di  esercizio  del
Consorzio; 
    i)  approva,  con  deliberazione  della  Giunta   regionale,   il
censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica  esistenti  sul
territorio regionale; 
    l) approva, con deliberazione della Giunta regionale,  lo  schema
tipo delle convenzioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 30. 
    m) approva, con deliberazione della Giunta  regionale,  direttive
per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi  e
di esercizio, anche mediante  schemi  tipo  di  bilancio  e  principi
contabili; 
    n)  approva,  con  decreto  del  dirigente   responsabile   della
struttura regionale competente, i  progetti  definitivi  delle  nuove
opere di cui all'art. 31. 
  3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attivita' del
Consorzio di bonifica.