Art. 23 Funzioni del Consorzio di bonifica 1. Il Consorzio di bonifica provvede: a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attivita' di bonifica;b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attivita' di bonifica; c) alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; e) alla manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria individuate nel piano delle attivita' di bonifica; f) all'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni. 2. Il Consorzio, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attivita' e previa stipula di apposita convenzione con la provincia effettua la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria. 3. Nei territori montani, il Consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attivita' di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, avvalendosi del personale delle unioni dei comuni adibito a tali mansioni. A tal fine il Consorzio stipula con le unioni dei comuni apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale. 4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione. 6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalita' di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, possono affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), e dell'art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»). 7. Entro sei mesi dall'insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneita' nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attivita': a) organizzazione e gestione delle risorse umane; b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali; e) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza; d) gestione dell'affidamento dei contratti pubblici; e) gestione legale dei contenziosi; f) gestione dell'attivita' di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati. 8. Per lo svolgimento in forma associata delle attivita' di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile. 9. Le modalita' e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.