Art. 23 
 
                 Funzioni del Consorzio di bonifica 
 
  1. Il Consorzio di bonifica provvede: 
    a) alla  progettazione  e  realizzazione  delle  nuove  opere  di
bonifica individuate nel piano delle attivita'  di  bonifica;b)  alla
progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di  quarta
e  quinta  categoria,  individuate  nel  piano  delle  attivita'   di
bonifica; 
    c) alla manutenzione ordinaria del reticolo  di  gestione,  delle
opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e  quinta
categoria; 
    d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; 
    e) alla manutenzione  straordinaria  delle  opere  idrauliche  di
terza,  quarta  e  quinta  categoria  individuate  nel  piano   delle
attivita' di bonifica; 
    f)  all'esercizio  e  vigilanza  sulle  opere  di  bonifica,  ivi
compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei  permessi
di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8  maggio  1904,  n.
368 (Regolamento per l'esecuzione del  testo  unico  della  legge  22
marzo 1900, n. 195  e  della  legge  7  luglio  1902,  n.  333  sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e  l'introito  dei
relativi canoni. 
  2.  Il  Consorzio,  nell'ambito  dello  svolgimento  delle  proprie
attivita' e previa stipula di apposita convenzione con  la  provincia
effettua la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di  seconda
categoria. 
  3. Nei territori montani, il Consorzio esercita le funzioni di  cui
al comma 1, e svolge le attivita' di supporto per  l'esercizio  delle
funzioni di cui agli articoli 9 e 29, avvalendosi del personale delle
unioni dei comuni adibito a tali mansioni. A tal  fine  il  Consorzio
stipula con le unioni dei comuni apposite convenzioni, redatte  sulla
base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale. 
  4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non  rientrano
nelle spese di cui all'art. 32, comma 5, del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali). 
  5. Le convenzioni di cui ai  commi  2  e  3,  sono  trasmesse  alla
Regione. 
  6. Allo scopo di realizzare economie di gestione  ed  avvalersi  di
competenze insistenti sui territori  di  competenza,  i  consorzi  di
bonifica, per finalita'  di  comune  interesse  e  nel  rispetto  dei
principi  comunitari,  possono  affidare  i  lavori  di  manutenzione
ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice
civile,  iscritti  al  registro  delle  imprese  e  che  operano  nel
territorio  del  comprensorio  di  riferimento,  sulla   base   delle
convenzioni di cui all'art. 15  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,  a
norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), e dell'art. 2,
comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  «Legge
finanziaria 2008»). 
  7. Entro  sei  mesi  dall'insediamento  degli  organi  di  tutti  i
consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e  di  garantire
omogeneita' nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica,
gestiscono in forma associata le seguenti attivita': 
    a) organizzazione e gestione delle risorse umane; 
    b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi  informativi
territoriali; 
    e) gestione del catasto consortile  ed  emissione  dei  ruoli  di
contribuenza; 
    d) gestione dell'affidamento dei contratti pubblici; 
    e) gestione legale dei contenziosi; 
    f) gestione dell'attivita' di comunicazione istituzionale  e  dei
rapporti con i consorziati. 
  8. Per lo svolgimento in forma associata delle attivita' di cui  al
comma 7,  sono  utilizzate  le  strutture  e  le  risorse  umane  dei
consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile. 
  9. Le modalita' e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi
alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.