Art. 24 
 
       Finanziamento delle attivita' del Consorzio di bonifica 
 
  1. I costi delle attivita' di cui all'art. 23, comma 1, lettere  a)
e  b),  sono  finanziati  interamente  con   le   risorse   pubbliche
individuate nel piano delle attivita' di bonifica. 
  2. I costi delle attivita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera  e)
e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i
proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui  agli  articoli
134 e 138 del regio decreto n. 368/1904. 
  3. I costi delle attivita' di cui all'art. 23, comma 1, lettere  d)
ed e), sono finanziati nella misura rispettivamente fino  al  25  per
cento e fino al 30 per cento con il contributo consortile  e  per  la
restante parte con le risorse pubbliche individuate nel  piano  delle
attivita' di bonifica. 
  4. I costi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 23,  comma  2,
sono  finanziati  interamente  con  la  quota  parte  dei  canoni  di
concessione di cui all'art. 14,  comma  1,  lettera  g)  della  legge
regionale n. 91/1998,  determinata  nella  convenzione  di  cui  allo
stesso all'art. 23, comma 2, sulla base delle attivita' previste  nel
piano delle attivita' di bonifica. 
  5. Gli enti  locali  che,  per  l'esercizio  delle  loro  funzioni,
utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le  opere  idrauliche  di
competenza  dei  consorzi,   sono   chiamati   a   contribuire   alla
realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento
al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.