Art. 24 Finanziamento delle attivita' del Consorzio di bonifica 1. I costi delle attivita' di cui all'art. 23, comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attivita' di bonifica. 2. I costi delle attivita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto n. 368/1904. 3. I costi delle attivita' di cui all'art. 23, comma 1, lettere d) ed e), sono finanziati nella misura rispettivamente fino al 25 per cento e fino al 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attivita' di bonifica. 4. I costi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 23, comma 2, sono finanziati interamente con la quota parte dei canoni di concessione di cui all'art. 14, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 91/1998, determinata nella convenzione di cui allo stesso all'art. 23, comma 2, sulla base delle attivita' previste nel piano delle attivita' di bonifica. 5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.