Art. 25 
 
       Proposta relativa al piano delle attivita' di bonifica 
 
  1. Al fine dell'approvazione del piano delle attivita' di bonifica,
il Consorzio di bonifica approva  ed  invia  alla  Giunta  regionale,
entro il 30 settembre di ciascun anno,  la  proposta  concernente  le
opere  e  le  attivita'  da  realizzare  nell'anno  successivo,   con
l'indicazione delle relative priorita' e delle risorse consortili  da
destinare alle medesime, ove dovute. 
  2. Per i territori montani, la proposta  di  cui  al  comma  1,  e'
approvata dal Consorzio previa acquisizione  del  parere  dell'unione
dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.