Art. 25 Proposta relativa al piano delle attivita' di bonifica 1. Al fine dell'approvazione del piano delle attivita' di bonifica, il Consorzio di bonifica approva ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attivita' da realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorita' e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute. 2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, e' approvata dal Consorzio previa acquisizione del parere dell'unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.