Art. 26 Piano delle attivita' di bonifica 1. Il piano delle attivita' di bonifica e' approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies della legge regionale n. 91/1998, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-sexies della medesima legge regionale n. 91/1998. 2. Sulla base della proposta di cui all'art. 25, e nel rispetto delle direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attivita' di bonifica definisce: a) le attivita' di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonche' delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; b) le attivita' di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; c) le attivita' di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica; d) le attivita', a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria; e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell'anno di riferimento; f) le attivita' di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. 3. Il piano delle attivita' di bonifica individua per ciascuna delle attivita' di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all'art. 24.