Art. 26 
 
                  Piano delle attivita' di bonifica 
 
  1. Il piano delle attivita' di bonifica e' approvato  dalla  Giunta
regionale nell'ambito del documento annuale per la difesa  del  suolo
di cui all'art. 12-quinquies della legge regionale n. 91/1998, previa
acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del
suolo di cui all'art. 12-sexies della  medesima  legge  regionale  n.
91/1998. 
  2. Sulla base della proposta di cui all'art.  25,  e  nel  rispetto
delle direttive di cui  all'art.  22,  comma  2,  lettera  b),  delle
previsioni dei piani  di  bacino  e  tenendo  conto  della  specifica
situazione  territoriale,  il  piano  delle  attivita'  di   bonifica
definisce: 
    a)  le  attivita'  di  manutenzione  ordinaria  del  reticolo  di
gestione e delle opere di bonifica, nonche' delle opere idrauliche di
terza, quarta e quinta categoria; 
    b) le attivita' di  manutenzione  straordinaria  delle  opere  di
bonifica; 
    c) le attivita' di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica; 
    d) le attivita',  a  supporto  delle  province,  di  manutenzione
ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria; 
    e) le  nuove  opere  pubbliche  di  bonifica  e  le  nuove  opere
idrauliche di quarta e quinta categoria da  realizzare  nell'anno  di
riferimento; 
    f)  le  attivita'  di  manutenzione  straordinaria  delle   opere
idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. 
  3. Il piano delle attivita'  di  bonifica  individua  per  ciascuna
delle attivita' di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse  da
destinare nel rispetto di quanto previsto all'art. 24.