Art. 27 Interventi urgenti 1. La Regione puo' attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attivita' di bonifica qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. 2. Le risorse di cui al comma 1, sono attribuite su motivata richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies della legge regionale n. 91/1998.