Art. 27 
 
                         Interventi urgenti 
 
  1.  La  Regione  puo'   attribuire   ulteriori   risorse   per   la
realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attivita' di
bonifica  qualora  siano  necessari,   in   conseguenza   di   eventi
imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque, per  evitare
danni alle medesime e in generale a persone e immobili. 
  2. Le risorse di cui  al  comma  1,  sono  attribuite  su  motivata
richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a  tal  fine
dal documento annuale  per  la  difesa  del  suolo  di  cui  all'art.
12-quinquies della legge regionale n. 91/1998.