Art. 28 Piano di classifica e perimetro di contribuenza 1. Il Consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera c). 2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attivita' del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all'art. 29. 3. Il piano di classifica adottato dal Consorzio e' tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998 e della commissione consiliare competente. Il piano approvato e' depositato presso la Giunta regionale e presso il Consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione. 4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente. 5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introiti derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamnete e idraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica della porzione medesima.