Art. 28 
 
           Piano di classifica e perimetro di contribuenza 
 
  1.  Il  Consorzio  di  bonifica,  ai  fini   dell'imposizione   del
contributo  consortile,  predispone  il  piano  di  classifica  degli
immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza,  sulla  base  delle
linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'art.  22,
comma 2, lettera c). 
  2.  Il  piano  di  classifica  individua   i   benefici   derivanti
dall'attivita'  del  Consorzio,  stabilisce  i   parametri   per   la
quantificazione  dei  medesimi,  determina  i  relativi   indici   di
contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il  perimetro  di
contribuenza,  con  l'individuazione  degli  immobili   soggetti   al
pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all'art.
29. 
  3. Il piano di classifica adottato dal Consorzio e' tempestivamente
inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro  sessanta  giorni
dalla data di  ricevimento,  previa  acquisizione  del  parere  della
conferenza permanente  per  la  difesa  del  suolo  di  cui  all'art.
12-sexies della  legge  regionale  n.  91/1998  e  della  commissione
consiliare competente. Il piano approvato  e'  depositato  presso  la
Giunta regionale e  presso  il  Consorzio  di  bonifica  interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante avviso da  pubblicare
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico
della Regione. 
  4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta  giorni
dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale  termine  i
pareri si intendono rilasciati favorevolmente. 
  5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli  introiti
derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione  idrogeologicamnete
e  idraulicamente  omogenea  di  territorio  siano   destinati   alla
progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio  delle  opere  e
degli interventi di bonifica della porzione medesima.