Art. 29 
 
                        Contributo consortile 
 
  1.  I  proprietari  di  beni  immobili  situati  nel  perimetro  di
contribuenza di cui all'art. 28,  sono  obbligati  al  pagamento  dei
contributi  di  bonifica  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   del
Consorzio, da cui traggono beneficio, nonche'  per  il  funzionamento
del Consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'art. 24. 
  2.  Il  contributo  consortile  e'  quantificato  in  relazione  al
beneficio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 
  3. Il Consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun  anno,
sulla base dei costi relativi  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1
risultanti dal bilancio preventivo, approva il  riparto  delle  spese
tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici  di  beneficio
definiti nel piano di classifica. 
  4. Il Consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il
pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e  il
bene a cui il contributo si riferisce.