Art. 29 Contributo consortile 1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'art. 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attivita' del Consorzio, da cui traggono beneficio, nonche' per il funzionamento del Consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'art. 24. 2. Il contributo consortile e' quantificato in relazione al beneficio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 3. Il Consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attivita' di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica. 4. Il Consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce.