Art. 3 
 
                          Opere di bonifica 
 
  1. Nell'ambito dell'attivita'  di  cui  all'art.  2,  costituiscono
opere di bonifica: 
    a)  la  canalizzazione  della  rete  scolante  e  le   opere   di
stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua; 
    b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; 
    c) le opere di captazione, provvista, adduzione  e  distribuzione
delle acque utilizzate a prevalenti fini  agricoli,  ivi  compresi  i
canali demaniali di irrigazione,  e  quelle  intese  a  tutelarne  la
qualita'; 
    d) le opere  per  la  sistemazione  ed  il  consolidamento  delle
pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici; 
    e) le opere  per  il  rinsaldamento  e  il  recupero  delle  zone
franose; 
    f) le opere per il contenimento del dilavamento  e  dell'erosione
dei terreni; 
    g) le opere  per  la  sistemazione  idraulico-agraria  e  per  la
moderazione delle piene; 
    h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed  alla
protezione dalle calamita' naturali; 
    i) le infrastrutture  di  supporto  per  la  realizzazione  e  la
gestione di tutte le opere predette.