Art. 3 Opere di bonifica 1. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'art. 2, costituiscono opere di bonifica: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua; b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualita'; d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici; e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose; f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni; g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene; h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla protezione dalle calamita' naturali; i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.