Art. 30 Disposizioni sul servizio idrico integrato 1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi. 2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di «acque reflue urbane» di cui all'art. 74, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152/2006, sono tenuti a contribuire alle spese delle attivita' di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. 3. Gli immobili in relazione ai quali e' corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'art. 155 del decreto legislativo n.152/2006 sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai sensi del comma 1, ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue. 4. Ai fini di cui al comma 2, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento dei piani di classifica e stipulano apposite convenzioni con l'Autorita' idrica toscana e con i comuni sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale. 5. Le convenzioni di cui al comma 4, individuano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di cui al comma 2, e stabiliscono, sulla base dei piani di classifica, i criteri per determinare annualmente l'entita' del contributo che il gestore del servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere al Consorzio di bonifica. 6. Le convenzioni stipulate dall'Autorita' idrica toscana costituiscono parte integrante della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.