Art. 30 
 
             Disposizioni sul servizio idrico integrato 
 
  1. I soggetti  pubblici  e  privati,  anche  non  consorziati,  che
utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in
gestione  ai  consorzi  di  bonifica  come  recapito   di   scarichi,
contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal
fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi. 
  2. Il  gestore  del  servizio  idrico  integrato  e  i  comuni  per
l'eventuale quota riferibile alle  acque  meteoriche  non  ricomprese
nella definizione di «acque reflue urbane» di cui all'art. 74,  comma
1, lettera i), del decreto legislativo n.  152/2006,  sono  tenuti  a
contribuire alle spese delle attivita' di bonifica  in  relazione  al
beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati,  dalla
gestione  delle  opere  di  bonifica,  del  reticolo  e  delle  opere
idrauliche. 
  3. Gli immobili in relazione ai quali e' corrisposta la tariffa del
servizio di fognatura e depurazione di cui all'art. 155  del  decreto
legislativo n.152/2006 sono esentati dal pagamento della quota  parte
del contributo consortile riconducibile ai  sensi  del  comma  1,  ai
servizi di raccolta, collettamento,  scolo  ed  allontanamento  delle
acque reflue. 
  4. Ai fini di cui al comma 2, i  consorzi  di  bonifica  provvedono
all'adeguamento  dei  piani  di  classifica  e   stipulano   apposite
convenzioni con l'Autorita' idrica toscana e con i comuni sulla  base
dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale. 
  5. Le convenzioni di cui  al  comma  4,  individuano  le  opere  di
bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di  cui  al  comma  2,  e
stabiliscono, sulla base dei  piani  di  classifica,  i  criteri  per
determinare annualmente l'entita' del contributo che il  gestore  del
servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere  al
Consorzio di bonifica. 
  6.  Le  convenzioni   stipulate   dall'Autorita'   idrica   toscana
costituiscono parte integrante della  convenzione  per  l'affidamento
del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti  dalla
tariffa del medesimo servizio.