Art. 31 
 
        Realizzazione delle opere di competenza del Consorzio 
 
  1. Il Consorzio di bonifica provvede alla  redazione  dei  progetti
definitivi delle nuove opere di sua competenza e  li  trasmette  alla
struttura regionale competente per la relativa approvazione, entro  i
termini stabiliti dalla Giunta regionale. 
  2. La struttura regionale competente approva i progetti  definitivi
stabilendo i termini  per  indire  l'eventuale  gara  d'appalto,  per
l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio
e il completamento dei lavori nonche' i  tempi  e  le  modalita'  per
l'erogazione di finanziamenti pubblici. 
  3. L'approvazione dei progetti definitivi da parte della  struttura
regionale competente equivale a dichiarazione di  pubblica  utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle opere. 
  4. Ai fini di cui all'art. 32, comma 5, il  Consorzio  di  bonifica
trasmette  alla  struttura  regionale  competente  la  certificazione
relativa al collaudo delle opere realizzate dal medesimo.