Art. 31 Realizzazione delle opere di competenza del Consorzio 1. Il Consorzio di bonifica provvede alla redazione dei progetti definitivi delle nuove opere di sua competenza e li trasmette alla struttura regionale competente per la relativa approvazione, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale. 2. La struttura regionale competente approva i progetti definitivi stabilendo i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonche' i tempi e le modalita' per l'erogazione di finanziamenti pubblici. 3. L'approvazione dei progetti definitivi da parte della struttura regionale competente equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere. 4. Ai fini di cui all'art. 32, comma 5, il Consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale competente la certificazione relativa al collaudo delle opere realizzate dal medesimo.