Art. 32 Proprieta' pubblica delle opere realizzate dal Consorzio di bonifica 1. Le opere realizzate ai sensi dell'art. 31, appartengono al demanio regionale. 2. Appartengono altresi' al demanio le aree espropriate dal Consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle opere di cui al comma 1. 3. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprieta' della Regione provvede il Consorzio di bonifica, previo avviso alla Giunta regionale. 4. Il Consorzio trasmette altresi' alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato. 5. Le opere e le aree di cui ai commi 1 e 2, sono assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).