Art. 32 
 
Proprieta' pubblica delle opere realizzate dal Consorzio di bonifica 
 
  1. Le opere realizzate  ai  sensi  dell'art.  31,  appartengono  al
demanio regionale. 
  2.  Appartengono  altresi'  al  demanio  le  aree  espropriate  dal
Consorzio o acquisite tramite atto  di  cessione  volontaria  per  la
realizzazione delle opere di cui al comma 1. 
  3. Agli adempimenti di legge concernenti la  stipula  dell'atto  di
cessione volontaria, le iscrizioni e  trascrizioni  della  proprieta'
della Regione provvede il Consorzio di bonifica, previo  avviso  alla
Giunta regionale. 
  4. Il Consorzio trasmette  altresi'  alla  Giunta  regionale  copia
dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di  cessione  volontaria,
del contratto stipulato. 
  5. Le opere e le aree di cui ai  commi  1  e  2,  sono  assunte  in
inventario nel rispetto di quanto previsto dalla legge  regionale  27
dicembre 2004, n. 77 (Demanio e  patrimonio  della  Regione  Toscana.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge  forestale
della Toscana»).