Art. 33 
 
                Istituzione dei consorzi di bonifica 
 
  1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data  di
insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da  tale  data  sono
soppressi i consorzi di bonifica  di  cui  alla  legge  regionale  n.
34/1994. 
  2. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le
disposizioni di cui  alla  legge  regionale  5  agosto  2010,  n.  47
(Disposizioni transitorie  in  materia  di  organi  dei  consorzi  di
bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
  3. Per ciascun comprensorio di cui all'art. 5, il Presidente  della
Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  individua,  il
commissario,  incaricato  di  provvedere   al   coordinamento   delle
attivita' di cui all'art. 35, all'espletamento delle prime  elezioni,
nonche' alla convocazione della prima assemblea del nuovo Consorzio. 
  4. Il commissario di cui al comma  3,  provvede  alla  convocazione
della prima assemblea per l'elezione del  presidente  del  Consorzio,
del vice presidente e del terzo  membro  dell'ufficio  di  presidenza
entro  quindici  giorni  dalla  data  di  chiusura  delle  operazioni
elettorali. Decorso  detto  termine  provvede  alla  convocazione  il
Presidente della Giunta regionale. 
  5. Per le attivita' di cui al comma 3,  il  commissario  si  avvale
delle risorse e delle strutture dei  consorzi  di  bonifica  e  delle
unioni di comuni di cui alla legge regionale n. 34/1994.