Art. 33 Istituzione dei consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994. 2. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Per ciascun comprensorio di cui all'art. 5, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, il commissario, incaricato di provvedere al coordinamento delle attivita' di cui all'art. 35, all'espletamento delle prime elezioni, nonche' alla convocazione della prima assemblea del nuovo Consorzio. 4. Il commissario di cui al comma 3, provvede alla convocazione della prima assemblea per l'elezione del presidente del Consorzio, del vice presidente e del terzo membro dell'ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni elettorali. Decorso detto termine provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale. 5. Per le attivita' di cui al comma 3, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei consorzi di bonifica e delle unioni di comuni di cui alla legge regionale n. 34/1994.