Art. 34 Disposizioni transitorie per l'effettuazione delle prime elezioni 1. Il commissario di cui all'art. 33, comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo Consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da svolgersi entro i successivi novanta giorni ed a darne comunicazione al Presidente della Regione. 2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede il Presidente della Giunta regionale. 3. Il provvedimento di nomina del commissario contiene gli indirizzi e le modalita' per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 11.