Art. 34 
 
  Disposizioni transitorie per l'effettuazione delle prime elezioni 
 
  1. Il commissario di cui  all'art.  33,  comma  3,  provvede  entro
novanta giorni dalla nomina ad indire  le  elezioni  dei  membri  del
nuovo Consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  da  svolgersi  entro  i
successivi novanta giorni ed  a  darne  comunicazione  al  Presidente
della Regione. 
  2. Decorsi inutilmente i termini di cui al  comma  1,  provvede  il
Presidente della Giunta regionale. 
  3.  Il  provvedimento  di  nomina  del  commissario  contiene   gli
indirizzi e le modalita' per lo svolgimento delle prime elezioni  nel
rispetto di quanto previsto all'art. 11.