Art. 35 Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi 1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all'art. 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994. 2. I commissari straordinari di cui alla legge regionale n. 47/2010 operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'art. 33, comma 4, recante: a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso; b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili; c) il bilancio finale; d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti. 3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri. 4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'art. 53 della legge regionale n. 34/1994, effettuano l'individuazione di cui al comma 2, lettera a), con riferimento alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'art. 33, comma 4.