Art. 35 
 
           Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi 
 
  1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla  data
di cui all'art. 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici  attivi  e
passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla legge regionale
n. 34/1994. 
  2. I commissari straordinari di cui alla legge regionale n. 47/2010
operano sulla base dei bilanci e  degli  atti  di  programmazione  in
essere alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed
effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria in essere alla data di prima convocazione  dell'assemblea
di cui all'art. 33, comma 4, recante: 
    a)  l'individuazione  di  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,
compresi i contenziosi in corso; 
    b)  l'accertamento  della  dotazione  patrimoniale  dei  consorzi
comprensiva dei beni mobili ed immobili; 
    c) il bilancio finale; 
    d) l'accertamento della dotazione di  personale  dipendente,  con
l'individuazione  delle  categorie  e   dei   profili   professionali
esistenti. 
  3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al  comma  2,
si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti.  Il
conseguente  provvedimento  amministrativo  costituisce  titolo   per
aggiornare i pubblici registri. 
  4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di
bonifica di  cui  all'art.  53  della  legge  regionale  n.  34/1994,
effettuano l'individuazione di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  con
riferimento alla data di prima  convocazione  dell'assemblea  di  cui
all'art. 33, comma 4.