Art. 37 Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano di classifica 1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/2006 ed il reticolo di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l'adozione del piano di classifica di cui all'art. 22, comma 2, lettera c), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, il Consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui all'art. 28, e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.