Art. 37 
 
 Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano di classifica 
 
  1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di  cui
all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/2006  ed  il  reticolo  di
gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.  A  tal  fine  la
Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l'adozione del
piano di classifica di cui all'art. 22, comma 2,  lettera  c),  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa  proposta
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento  dell'assemblea,
il Consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro
di contribuenza di cui all'art. 28, e lo invia alla Giunta  regionale
per la relativa approvazione. Fino all'approvazione del  nuovo  piano
di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di  entrata
in vigore della presente legge.