Art. 38 
 
Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano delle attivita'
                             di bonifica 
 
  1. La Giunta regionale  approva  le  direttive  per  l'elaborazione
della proposta del piano delle attivita', di cui all'art.  22,  comma
2, lettera b), entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della
presente legge. 
  2. Fino all'approvazione del piano delle attivita' di  bonifica  di
cui all'art. 26 della presente legge, rimangono in vigore le delibere
gia' approvate ai sensi della legge regionale n. 34/1994.