Art. 38 Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano delle attivita' di bonifica 1. La Giunta regionale approva le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attivita', di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'approvazione del piano delle attivita' di bonifica di cui all'art. 26 della presente legge, rimangono in vigore le delibere gia' approvate ai sensi della legge regionale n. 34/1994.