Art. 39 
 
                   Commissione tecnica temporanea 
 
  1. Presso la Giunta regionale e' costituita una commissione tecnica
temporanea  presieduta  dal  dirigente  della   struttura   regionale
competente per materia e composta da: 
    a) due esperti nominati dal Consiglio regionale; 
    b) due esperti designati congiuntamente  dai  commissari  di  cui
alla legge regionale n. 47/2010; 
    c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie  locali  in
rappresentanza delle unioni dei  comuni  competenti  ai  sensi  della
legge regionale n. 34/1994. 
  2. La commissione supporta la Giunta regionale  per  l'approvazione
delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'art. 38,
comma 1. 
  3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le  attivita'
di cui all'art. 37, commi 1 e 2. 
  4. La commissione e' validamente costituita con la nomina di almeno
la meta' dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non  e'
corrisposto alcun compenso. 
  5. L'attivita' della commissione  si  conclude  con  l'approvazione
degli atti di cui ai commi 2 e 3.