Art. 39 Commissione tecnica temporanea 1. Presso la Giunta regionale e' costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da: a) due esperti nominati dal Consiglio regionale; b) due esperti designati congiuntamente dai commissari di cui alla legge regionale n. 47/2010; c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle unioni dei comuni competenti ai sensi della legge regionale n. 34/1994. 2. La commissione supporta la Giunta regionale per l'approvazione delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'art. 38, comma 1. 3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le attivita' di cui all'art. 37, commi 1 e 2. 4. La commissione e' validamente costituita con la nomina di almeno la meta' dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun compenso. 5. L'attivita' della commissione si conclude con l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3.