Art. 4 Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali; b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attivita' del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in: 1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalita' del reticolo idrografico e delle opere; 2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalita' del reticolo idrografico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonche' dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilita' del territorio e la sua qualita' ambientale; 3) beneficio di disponibilita' irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue; c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio, le proprieta' immobiliari che ricevono benefici dall'attivita' di bonifica; d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato ed in efficienza il reticolo di gestione e le opere realizzate. Essa si distingue in: 1) ordinaria: le attivita' oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del reticolo di gestione, nonche' alla prevenzione del loro degrado; 2) straordinaria: le attivita', diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione.