Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: 
    a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico
di cui all'art. 54 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
(Norme  in  materia  ambientale),  che  necessita  di   manutenzione,
sorveglianza e gestione per garantire il  buon  regime  delle  acque,
prevenire e mitigare fenomeni alluvionali; 
    b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto  che  deriva  agli
immobili ricadenti all'interno del  comprensorio  di  bonifica  dalle
attivita' del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di
valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in: 
      1)  beneficio  di  presidio  idrogeologico,   individuato   nel
vantaggio  tratto  dagli  immobili  situati  nel   comprensorio   dal
complesso degli interventi volto al  mantenimento  dell'efficienza  e
della funzionalita' del reticolo idrografico e delle opere; 
      2) beneficio di natura  idraulica,  individuato  nel  vantaggio
tratto dagli immobili situati nel comprensorio  dal  complesso  degli
interventi   volto   al   mantenimento   dell'efficienza   e    della
funzionalita' del reticolo idrografico e delle opere,  finalizzato  a
preservare il territorio da fenomeni di  allagamento  e  ristagno  di
acque, comunque generati, nonche' dagli effetti di  eventuali  sfiori
provenienti dai sistemi di fognatura  pubblica  o  da  scolmatori  di
piena, conservando la fruibilita' del territorio e  la  sua  qualita'
ambientale; 
      3)  beneficio  di  disponibilita'  irrigua,   individuato   nel
vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di  bonifica  ed  ad
opere  di  riaccumulo,   derivazione,   adduzione,   circolazione   e
distribuzione di acque irrigue; 
    c)  perimetro  di  contribuenza:   individua,   nell'ambito   del
comprensorio,  le  proprieta'  immobiliari  che   ricevono   benefici
dall'attivita' di bonifica; 
    d) manutenzione:  il  complesso  delle  operazioni  necessarie  a
mantenere in buono stato ed in efficienza il reticolo di  gestione  e
le opere realizzate. Essa si distingue in: 
      1) ordinaria: le attivita' oggetto di programmazione svolte  in
modo continuativo finalizzate  al  mantenimento  delle  opere  e  del
reticolo di gestione, nonche' alla prevenzione del loro degrado; 
      2) straordinaria: le attivita', diverse da  quelle  di  cui  al
punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte
al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione.