Art. 40 
Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e
  30 e per le direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m). 
  1. La Giunta regionale approva: 
    a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 23, comma  3,
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge; 
    b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 30, comma  4,
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge; 
    c) le direttive di cui all'art. 22, comma 2,  lettera  m),  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  2. Le convenzioni di cui all'art. 23, commi 2 e 3,  sono  stipulate
entro novanta giorni dalla data di  insediamento  dell'assemblea  del
Consorzio. 
  3. Le convenzioni di cui all'art. 30, comma 4, sono stipulate entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 
  4. Decorsi inutilmente i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  3,  il
Presidente della Giunta regionale  nomina  un  commissario  ai  sensi
della legge  regionale  n.  53/2001  incaricato  di  provvedere  alla
stipula delle convenzioni.