Art. 40 Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m). 1. La Giunta regionale approva: a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 23, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 30, comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) le direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le convenzioni di cui all'art. 23, commi 2 e 3, sono stipulate entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea del Consorzio. 3. Le convenzioni di cui all'art. 30, comma 4, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ai sensi della legge regionale n. 53/2001 incaricato di provvedere alla stipula delle convenzioni.