Art. 41 Disposizioni transitorie relative al personale 1. A decorrere dalla data di cui all'art. 33, comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla legge regionale n. 34/1994, e' trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla legge regionale n. 34/1994 venga suddiviso tra piu' consorzi di cui all'art. 7, il personale a tempo indeterminato in servizio verra' distribuito con un percorso concertativo tra i commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 33, comma 3, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti. 2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative, compresa l'anzianita' di servizio gia' maturata, fatti salvi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di consorzi. 3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato, stipulati dai consorzi di cui alla legge regionale n. 34/1994, in essere alla data di cui al comma 1. 4. Le risorse dei consorzi di bonifica di cui alla legge n. 34/1994, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario confluiscono per l'intero importo tra le risorse dei nuovi consorzi di bonifica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale.