Art. 41 
 
           Disposizioni transitorie relative al personale 
 
  1. A decorrere dalla data di cui all'art. 33, comma 1, il personale
a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in  vigore
della presente legge, nei ruoli organici dei  consorzi  di  cui  alla
legge regionale n. 34/1994, e'  trasferito  nei  ruoli  organici  dei
nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi
di cui alla legge regionale  n.  34/1994  venga  suddiviso  tra  piu'
consorzi di cui all'art. 7, il personale  a  tempo  indeterminato  in
servizio verra'  distribuito  con  un  percorso  concertativo  tra  i
commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi
dell'art.  33,  comma  3,   e   le   organizzazioni   sindacali   che
rappresentano i dipendenti. 
  2. Per effetto del trasferimento di cui al comma  1,  il  personale
mantiene la posizione giuridica ed economica  in  godimento  all'atto
del trasferimento  con  riferimento  alle  voci  fisse  continuative,
compresa l'anzianita'  di  servizio  gia'  maturata,  fatti  salvi  i
benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per  i
dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario  nei
casi di accorpamenti e fusioni di consorzi. 
  3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di  lavoro
subordinato e parasubordinato  a  tempo  determinato,  stipulati  dai
consorzi di cui alla legge regionale n. 34/1994, in essere alla  data
di cui al comma 1. 
  4. Le risorse dei  consorzi  di  bonifica  di  cui  alla  legge  n.
34/1994, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse  umane  e
alla produttivita' del personale, relative  ai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di  bonifica  e  di
miglioramento fondiario confluiscono  per  l'intero  importo  tra  le
risorse dei nuovi consorzi di bonifica destinate  alle  politiche  di
sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale.