Art. 43 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 e' sostituita dalla seguente: «b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell'art. l2-quinquies; 2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998, e' aggiunta la seguente: «g-bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994).». 3. Dopo la lettera g-bis del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 e' aggiunta la seguente: «g-ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonche' di quelle di cui all'allegato C.». 4. Il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 e' sostituito dal seguente: «1-bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione: a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti; b) della funzione di cui alla lettera g-bis), cui provvede il Consiglio regionale.». 5. Dopo il comma 1-quater dell'art. 12 della legge regionale 91/98 e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies della legge regionale n. 91/1998, la Giunta regionale puo' attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili.».