Art. 43 
 
       Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale  n.
91/1998 e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  progettazione  e  realizzazione  delle  opere  idrauliche   ed
idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale
per la difesa del suolo ai sensi dell'art. l2-quinquies; 
  2. Dopo la  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  12  della  legge
regionale n. 91/1998, e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) individuazione del reticolo idraulico di  cui  all'art.  54
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale) e del reticolo di gestione di cui all'art.  4,  comma  1,
lettera a), della legge regionale 27  dicembre  2012,  n.  79  (Nuova
disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche  alla  legge
regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n.  91/1998.  Abrogazione
della legge regionale n. 34/1994).». 
  3. Dopo la lettera g-bis del  comma  1  dell'art.  12  della  legge
regionale n. 91/1998 e' aggiunta la seguente: 
  «g-ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei  pareri  di  cui  al
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle  disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie),  nei
procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le  opere  di  cui  alla
lettera b), nonche' di quelle di cui all'allegato C.». 
  4. Il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono
i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione: 
    a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g),  cui
provvede la Giunta regionale con propri atti; 
    b) della funzione di cui alla lettera  g-bis),  cui  provvede  il
Consiglio regionale.». 
  5. Dopo il comma 1-quater dell'art. 12 della legge regionale  91/98
e' aggiunto il seguente: 
  «1-quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei  limiti
delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa
del suolo di cui  all'art.  12-quinquies  della  legge  regionale  n.
91/1998,  la  Giunta  regionale  puo'  attribuire  risorse   per   la
realizzazione di interventi  urgenti  volti  alla  difesa  del  suolo
qualora siano necessari in conseguenza di eventi  imprevedibili,  per
garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle  stesse
e in generale a persone e immobili.».