Art. 44 Inserimento dell'art. 12-quinquies nella legge regionale n. 91/1998 1. Dopo l'art. 12-quater della legge regionale n. 91/1998 e' inserito il seguente: «Art. 12-quinquies (Documento annuale per la difesa del suolo). - 1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all'anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento e' approvato in attuazione degli obiettivi, finalita' e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/2012. 2. Il documento definisce: a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma; b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma; c) le attivita' finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma. 3. Nell'ambito del documento sono altresi' approvati i piani delle attivita' di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all'art. 12, comma 1-quinquies, della presente legge e di cui all'art. 27 della legge regionale n. 79/2012. 4. Il documento da' atto dei costi per le attivita' di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 79/2012. 5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 79/2012. 6. Il documento annuale per la difesa del suolo puo' essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento. 7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'). Dette varianti sono efficaci, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purche' la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.