Art. 44 
 
 Inserimento dell'art. 12-quinquies nella legge regionale n. 91/1998 
 
  1. Dopo l'art.  12-quater  della  legge  regionale  n.  91/1998  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 12-quinquies (Documento annuale per la difesa del  suolo).  -
1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva,
con riferimento all'anno successivo,  il  documento  annuale  per  la
difesa del suolo. Il  documento  e'  approvato  in  attuazione  degli
obiettivi, finalita' e tipologie di  intervento  definite  dal  piano
ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale
19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed  energetico
regionale) e sulla base delle  proposte  formulate  dalla  conferenza
permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di  cui
alla legge regionale n. 79/2012. 
  2. Il documento definisce: 
    a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza  regionale
ed il relativo cronoprogramma; 
    b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti
locali  finanziate  anche  parzialmente  con  risorse  del   bilancio
regionale ed il relativo cronoprogramma; 
    c)   le   attivita'   finalizzate   all'implementazione   ed   al
miglioramento delle informazioni e della  conoscenza  in  materia  di
difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma. 
  3. Nell'ambito del documento sono altresi' approvati i piani  delle
attivita' di bonifica di cui all'art. 26  della  legge  regionale  n.
79/2012 e sono individuate le risorse da  destinare  agli  interventi
urgenti di cui all'art. 12, comma 1-quinquies, della presente legge e
di cui all'art. 27 della legge regionale n. 79/2012. 
  4. Il documento da' atto dei costi per le attivita' di manutenzione
ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria  espletate  dai
consorzi di bonifica a  supporto  delle  province  sulla  base  delle
convenzioni di cui all'art. 23, comma 2,  della  legge  regionale  n.
79/2012. 
  5. Il documento contiene una relazione sugli  esiti  dell'attivita'
di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'art.  22,  comma
3, della legge regionale n. 79/2012. 
  6. Il documento  annuale  per  la  difesa  del  suolo  puo'  essere
aggiornato nel corso dell'anno di riferimento. 
  7. Qualora per la realizzazione di  un'opera  pubblica  finalizzata
alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e  prevista  nel
documento  annuale  per  la  difesa  del  suolo,   siano   necessarie
variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici,  l'approvazione
del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi  costituisce
variante  agli  stessi  e   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi,  che  si  esprime
motivatamente entro  i  successivi  quindici  giorni,  garantisce  la
partecipazione degli  interessati  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno
2001,  n.  327  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione  per  pubblica  utilita').
Dette varianti  sono  efficaci,  senza  la  necessita'  di  ulteriori
adempimenti,  una  volta   divenuta   esecutiva   la   determinazione
conclusiva positiva del procedimento, purche' la proposta di variante
sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei  comuni
interessati  e  siano  decorsi  ulteriori  quindici  giorni  per   la
presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di
servizi.