Art. 45 Inserimento dell'art. 12-sexies nella legge regionale n. 91/1998 1. Dopo l'art. 12-quinquies della legge regionale n. 91/1998 e' inserito il seguente: «Art. 12-sexies (Conferenza permanente per la difesa del suolo). - 1. E' istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime: a) sul piano delle attivita' di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012; b) sul piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica; c) sullo statuto del Consorzio di bonifica; d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 79/2012. 2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente. 3. La conferenza permanente formula altresi' proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies. 4. La conferenza permanente e' composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonche' da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). 5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento. 6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del Consorzio di bonifica interessato, le autorita' di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate. 7. A supporto della conferenza permanente e' istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4.».