Art. 45 
 
  Inserimento dell'art. 12-sexies nella legge regionale n. 91/1998 
 
  1. Dopo l'art. 12-quinquies della legge  regionale  n.  91/1998  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 12-sexies (Conferenza permanente per la difesa del suolo).  -
1. E' istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con
funzioni consultive, propositive e di  coordinamento  in  materia  di
difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente
si esprime: 
    a) sul piano delle attivita' di bonifica di cui all'art. 26 della
legge regionale n. 79/2012; 
    b) sul piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica; 
    c) sullo statuto del Consorzio di bonifica; 
    d)  sulla  proposta  di  nuova  perimetrazione  dei   comprensori
interregionali di bonifica di cui all'art. 6 della legge regionale n.
79/2012. 
  2. I pareri  della  conferenza  permanente  sono  rilasciati  entro
quarantacinque  giorni  dall'invio  della   documentazione.   Decorso
inutilmente  tale  termine   i   pareri   si   intendono   rilasciati
favorevolmente. 
  3. La  conferenza  permanente  formula  altresi'  proposte  per  la
predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di  cui
all'art. 12-quinquies. 
  4. La conferenza permanente e' composta dal Presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle
province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o  suo  delegato,
nonche' da sei sindaci dei comuni toscani individuati  dal  Consiglio
delle autonomie locali  con  cadenza  quinquennale,  di  cui  due  in
rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della  legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema  delle  autonomie
locali). 
  5.  La  conferenza  permanente  approva  a  maggioranza  dei   suoi
componenti un regolamento interno di funzionamento. 
  6.  Alla  conferenza   permanente   possono   essere   invitati   a
partecipare, senza diritto di voto, il presidente  del  Consorzio  di
bonifica interessato, le  autorita'  di  bacino  e  ogni  altro  ente
pubblico interessato in relazione alle materie trattate. 
  7. A supporto della conferenza permanente e' istituito un  comitato
tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture  tecniche
competenti per materia degli enti di cui al comma 4.».