Art. 46 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 le parole: «o attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 15» sono sostituite dalle seguenti: «o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012». 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «opere idrogeologiche» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 79/2012;». 3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «seconda categoria» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 79/2012». 4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «intervento idraulico» sono aggiunte le seguenti: «su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012 fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera g-ter), della presente legge;». 5. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 e' inserito il seguente: «1-bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera e), secondo quanto previsto agli articoli 23 comma 2 e 24 comma 3 della legge regionale n. 79/2012.». 6. Al comma 2-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 dopo le parole: «sentiti gli altri enti locali interessati», sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 79/2012»; 7. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale.».