Art. 46 
 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  91/1998  le
parole:  «o  attribuite  ai  comuni  ai  sensi  dell'art.  15»   sono
sostituite dalle seguenti: «o attribuite ai consorzi di  bonifica  ai
sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012». 
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale
n. 91/1998 dopo le parole: «opere idrogeologiche»  sono  aggiunte  le
seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'art.  2,  comma  2,  della
legge regionale n. 79/2012;». 
  3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale
n. 91/1998 dopo le  parole:  «seconda  categoria»  sono  aggiunte  le
seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 2, della
legge regionale n. 79/2012». 
  4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale
n. 91/1998 dopo le parole: «intervento idraulico»  sono  aggiunte  le
seguenti: «su tutto il  reticolo  idrografico  individuato  ai  sensi
dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale  n.  79/2012
fatto salvo quanto previsto all'art. 12,  comma  1,  lettera  g-ter),
della presente legge;». 
  5. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione  ordinaria
delle opere idrauliche di  seconda  categoria  di  cui  al  comma  1,
lettera e), secondo quanto previsto agli articoli 23  comma  2  e  24
comma 3 della legge regionale n. 79/2012.». 
  6. Al comma 2-bis dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  91/1998
dopo le parole: «sentiti gli altri  enti  locali  interessati»,  sono
aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto  previsto  all'art.  24,
comma 4, della legge regionale n. 79/2012»; 
  7. Il comma 3 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  91/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  le
province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla legge
regionale n. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento,  previa
stipula  di  apposita  convenzione   da   trasmettere   alla   Giunta
regionale.».