Art. 48 Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); b) la legge regionale 29 luglio 1994, n. 59 (Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica); c) la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17 (Modifiche ed integrazioni all'art. 59-bis della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica); d) la legge regionale 14 novembre 1996, n. 86 (Integrazione alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica); e) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Modifica agli articoli 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 - Norme in materia di bonifica); f) la legge regionale 18 novembre 1998, n. 83 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica»); g) la legge regionale 29 luglio 2003, n. 38 (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»); h) la legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»); i) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale dell'8 maggio 2006, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica» e alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»); l) l'art. 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008); m) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); n) gli articoli 143, 144 e 144-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012); o) la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali); p) l'art. 15 della legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo); q) l'allegato B della legge regionale n. 91/1998. 2. L'art. 9-sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), e' abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2012. (Omissis).