Art. 48 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in  materia  di
bonifica); 
    b) la legge regionale 29 luglio 1994, n. 59  (Consorzi  idraulici
di terza categoria. Inserimento  di  norme  transitorie  nella  legge
regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica); 
    c) la legge regionale  3  febbraio  1995,  n.  17  (Modifiche  ed
integrazioni all'art. 59-bis della legge regionale 5 maggio 1994,  n.
34 e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica); 
    d) la legge regionale 14 novembre 1996, n. 86 (Integrazione  alla
legge regionale 5 maggio  1994,  n.  34  e  successive  modificazioni
recante norme in materia di bonifica); 
    e) la legge regionale  15  gennaio  1997,  n.  2  (Modifica  agli
articoli 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio  1994,  n.  34  -
Norme in materia di bonifica); 
    f) la legge regionale 18  novembre  1998,  n.  83  (Modifiche  ed
integrazioni agli articoli 29 e 56 della  legge  regionale  5  maggio
1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in  materia  di
bonifica»); 
    g) la legge regionale 29 luglio 2003, n. 38 (Consorzi di bonifica
- Modifiche al sistema della  contribuzione  e  della  programmazione
delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della
legge  regionale  15  maggio  1994,  n.  34  «Norme  in  materia   di
bonifica»); 
    h) la legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3 (Modifiche alla legge
regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»); 
    i) gli articoli 1, 2 e 3  della  legge  regionale  dell'8  maggio
2006, n. 16 (Modifiche alla legge regionale  5  maggio  1994,  n.  34
«Norme in materia di bonifica» e alla legge regionale 18 maggio  1998
n. 25 «Norme per la gestione dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti
inquinati»); 
    l) l'art. 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62  (Legge
di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008); 
    m) la legge regionale 30 dicembre 2008,  n.  72  (Modifiche  alla
legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); 
    n) gli articoli 143, 144  e  144-bis  della  legge  regionale  27
dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012); 
    o) la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 (Norme  in  materia
di bonifica e di miglioramento fondiario.  Delega  di  funzioni  agli
Enti locali); 
    p) l'art. 15 della legge regionale dell'11 dicembre 1998,  n.  91
(Norme per la difesa del suolo); 
    q) l'allegato B della legge regionale n. 91/1998. 
  2. L'art. 9-sexies della legge regionale 24 dicembre  2008,  n.  69
(Legge finanziaria per l'anno 2009), e' abrogato a partire dalla data
di  approvazione  del  PAER,  che  definisce  la  destinazione  delle
relative risorse in materia di difesa del suolo. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 27 dicembre 2012 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 17 dicembre 2012. 
(Omissis).